La legge 9 gennaio 2004, n. 6, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l’amministrazione di sostegno, rivolta a quanti «per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica» si trovino «nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi». Per tali persone (anziani malati non autosufficienti, soggetti con handicap, malati psichiatrici, etilisti, tossicodipendenti, malati terminali, ecc.) in buona sostanza il giudice tutelare nomina una persona – l’amministratore di sostegno – che ha cura della persona e del suo patrimonio.