Che cosa fa

I poteri dell’amministratore di sostegno vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare), nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione mira a proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità con riguardo a due categorie di atti:
- gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) 
- gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
 

Cessazione dell’incarico e sostituzione

I soggetti che possono proporre il ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno possono anche presentare la richiesta motivata al giudice tutelare per la cessazione o per la sostituzione dell’amministratore di sostegno.
L’amministrazione di sostegno cessa inevitabilmente al momento del decesso del beneciario. In questo caso è necessario darne pronta comunicazione al giudice tutelare dimettendo certicato di morte e una breve relazione conclusiva delle attività svolte sino alla data di chiusura del procedimento.

I costi del procedimento

La gratuità dell'incarico

20.01.2015 10:28
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico ma possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e, in taluni casi, un’equa indennità stabilita dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività prestata. L’equo...

Le attività e la decisione del giudice tutelare

Il giudice tutelare, letto il ricorso fissa, con decreto, la data dell’udienza in cui deve sentire personalmente l’interessato. Nel caso in cui la persona interessata si trovi impossibilitata a raggiungere la sede del Giudice Tutelare, è necessario presentare la documentazione medica che attesti la predetta impossibilità. Solo in questa evenienza il Giudice, se lo ritiene opportuno, può recarsi nel luogo in cui questa si trova.
Il decreto del giudice è l’atto con il quale vengono conferiti i poteri all’amministratore di sostegno. Il decreto può essere modicato o revocato
qualora si modifichino le condizioni che hanno reso necessaria la sua "adozione".