La gratuità dell'incarico
20.01.2015 10:28
L’amministratore di sostegno non può percepire alcun compenso per l’incarico ma possono essergli riconosciuti un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’attività e, in taluni casi, un’equa indennità stabilita dal giudice tutelare in relazione al tipo di attività
prestata. L’equo indennizzo e il rimborso delle spese non possono comunque mai tradursi in un compenso.